Agevolazioni fiscali c.d. Rientro dei cervelli

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Agevolazioni fiscali ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. (c.d. Rientro dei cervelli)

Direzione VI – Area gestione del personale - Divisione 1 – Ripartizione 2 Personale docente e ricercatore

Ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), ai Professori e ai Ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa può essere riconosciuto un regime di tassazione agevolata temporaneo.
Al regime agevolato possono accedere i docenti e i ricercatori in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolo di studio universitario o a esso equiparato;
  • residenza all'estero in maniera stabile e non occasionale;
  • svolgimento all'estero di documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università.

L'agevolazione è applicata dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diventa fiscalmente residente nel territorio dello Stato e per i cinque periodi di imposta successivi, sempre al permanere della residenza fiscale in Italia. L'agevolazione può essere estesa a ulteriori periodi d'imposta se sussistono requisiti specifici previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Per l'applicazione del suddetto regime agevolato, una volta instaurato il rapporto di lavoro con questa Università e perfezionato il trasferimento della residenza sul territorio italiano, sarà necessario inoltrare una richiesta scritta formulata attraverso il modello appositamente predisposto dall'Amministrazione e trasmesso all'indirizzo e-mail personale.docente@amm.uniroma2.it per i Professori e all'indirizzo e-mail ricercatori@amm.uniroma2.it per i Ricercatori.

Nella sezione Allegati è pubblicato il modulo di richiesta.

 

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