Direzione VI – Area gestione del personale - Divisione 1 – Ripartizione 2 Personale docente e ricercatore
I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010 dispongono che:
“7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”.
Il testo del Regolamento è consultabile al seguente link:
https://web.uniroma2.it/it/contenuto/regolamento_per_lrautocertificazione_e_la_verifica_dei_compiti_didattici_e_di_servizio_agli_studenti_e_dellrattivitr_di_
La presente autocertificazione dovrà essere presentata unicamente dai Professori e dai Ricercatori a tempo indeterminato.
Nella sezione Allegati (a destra della pagina) sono pubblicati i modelli di autocertificazione e la delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016.
Vai al contenuto