Congedo ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (anno sabbatico)

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Congedo per esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali (c.d. Anno sabbatico)

Direzione VI – Area gestione del personale - Divisione 1 – Ripartizione 2 Personale docente e ricercatore

I Professori Ordinari e Associati possono richiedere di essere collocati in congedo per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali (c.d. "Anno sabbatico") ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

A seguito delle modifiche recate dall'articolo 4, comma 78, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il congedo può essere concesso al medesimo soggetto "non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio".

La domanda deve essere presentata sia al Rettore che al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Nella sezione Allegati (a destra della pagina) è pubblicato il modulo di richiesta.

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