Congedo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 349 del 1958 (RU)

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Congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 18 marzo 1958, n. 349

Direzione VI – Area gestione del personale - Divisione 1 – Ripartizione 2 Personale docente e ricercatore

I Ricercatori a tempo indeterminato possono richiedere di essere collocati in congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 349 del 1958.

A seguito delle modifiche recate dall'articolo 4, comma 78, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il congedo può essere concesso al medesimo soggetto "non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio".

La domanda deve essere presentata sia al Rettore che al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Nella sezione Allegati (a destra della pagina) è pubblicato il modulo di richiesta.

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