Congedo ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311

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Congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedono la permanenza all'estero

Direzione VI – Area gestione del personale - Divisione 1 – Ripartizione 2 Personale docente e ricercatore

I Professori Ordinari e Associati possono richiedere di essere collocati in congedo per dedicarsi ad eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

A seguito delle modifiche recate dall'articolo 4, comma 78, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il congedo può essere concesso al medesimo soggetto "non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio".

La domanda deve essere presentata sia al Rettore che al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Nella sezione Allegati (a destra della pagina) è pubblicato il modulo di richiesta.

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