Ai sensi dell’art.31 comma 5 del CCNL 16.10.2008 (articolo non modificato dal CCNL 2016-2018) successivamente al periodo di congedo per maternità e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art.47 c.1 del T.U. alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori di assenza retribuita:
Spetta pertanto l’intera retribuzione fissa mensile nonché il trattamento accessorio al pari delle assenze a titolo di congedo di maternità, fermo restando che tale limite deve essere inteso in senso cumulativo fra i due genitori. Il quantitativo annuo di trenta giorni è inoltre utile ai fini del computo delle ferie, della tredicesima e dell’anzianità di servizio.
Gli ulteriori periodi di assenza usufruiti allo stesso titolo fino al compimento del terzo anno di età del bambino, nonché i cinque giorni annui spettanti per la malattia dei bambini con più di tre anni e fino agli otto, non sono invece retribuiti e incidono in termini riduttivi sulle ferie e sulla tredicesima mensilità, mentre sono comunque utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Da un punto di vista previdenziale, per periodi di assenza non retribuiti fino al terzo anno di età del bambino si applicano gli stessi criteri precisati per i periodi di congedo parentale non retribuiti, sussistendo il diritto alla contribuzione figurativa secondo le disposizioni di cui all’art. 8 della legge 23 aprile 1981 n.155 (T.U. art. 35 comma 3).
Ai fini della fruizione del congedo per malattia del figlio, la lavoratrice madre e il lavoratore padre sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo La richiesta deve inoltre essere corredata dal certificato di malattia del bambino rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.