La lavoratrice madre ha diritto nel corso del primo anno di vita del bambino a due periodi giornalieri di riposo (della durata di un’ora ciascuno) anche cumulabili tali periodi si riducono ad uno solo nel caso in cui l’orario giornaliero di lavoro risulti inferiore a sei ore.
Tali periodi (in precedenza definiti permessi “per allattamento”) sono estesi dall’art.40 del T.U. in argomento anche al padre lavoratore, nei seguenti
casi:
a) nel caso in cui il figlio sia affidato solo al padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre lavoratrice non sia lavoratrice dipendente (ad esempio, libera professionista, collaboratrice, etc.):
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Nel caso a) i riposi giornalieri spettano indipendentemente dalla circostanza che la madre svolga o meno attività lavorativa.
In particolare, se la madre è una lavoratrice dipendente, il padre lavoratore ha la possibilità di fruire dei riposi giornalieri solo nel caso in cui la madre vi rinunci espressamente e riprenda effettivamente l’attività lavorativa.
Ne consegue che il padre lavoratore non può usufruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre si trovi in congedo di maternità o parentale la madre lavoratrice può invece utilizzare i riposi giornalieri anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale del padre.
La madre lavoratrice può inoltre usufruire dei permessi giornalieri anche nell’ipotesi di sospensione temporanea del congedo di maternità ai sensi dell’art.31 comma 3 CCNL 16.10.2008 (articolo non modificato dal CCNL 2016-2018 prevista per la fattispecie del parto prematuro.
Per la fruizione dei riposi giornalieri da parte del lavoratore padre nelle descritte ipotesi a), b), c), d) deve essere prodotta apposita richiesta nonché la seguente
documentazione:
Ipotesi a): copia del provvedimento del giudice o di altro atto formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre;
Ipotesi b): dichiarazione di rinuncia della madre;
Ipotesi c): dichiarazione della madre relativa alla sua situazione lavorativa;
Ipotesi d): relativa certificazione.
Ai sensi dell’art.41 del T.U. i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati in caso di parto plurimo (non c’è quindi correlazione con il numero dei gemelli).
Le ore aggiuntive (due o una, qualora l’orario sia pari, rispettivamente, ad almeno 6 ore o a meno di 6 ore) possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore, nel presupposto che la madre non ne usufruisca, o viceversa. Nel caso in cui la madre non usufruisca dei riposi giornalieri perché in congedo di maternità o parentale, il padre ha diritto a due ore di permesso.
Per usufruire delle ore aggiuntive di riposo giornaliero in caso di parto plurimo, il lavoratore padre è inoltre tenuto ad allegare alla relativa richiesta una dichiarazione della madre attestante il non utilizzo delle ore aggiuntive medesime.
Tutte le attestazioni sono rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e il dipendente è tenuto a rendere tempestivamente nota ogni eventuale successiva modifica ai dati precedentemente comunicati I riposi giornalieri sono retribuiti per intero e sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie.