(D.R. n. 2712 del 16.10.2002)
Art. 1.
1. Sulla base dell´art. 4 della Legge 19.10.1999 n. 370, vengono assegnati compensi di incentivazione a professori e ricercatori che abbiano soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- abbiano optato per il tempo pieno;
- abbiano svolto eventuali attività professionali unicamente intra moenia;
- non abbiano svolto attività didattica retribuita presso altre Università od Istituzioni pubbliche o private sotto forma di supplenze, contratti didattici o contratti integrativi per più di 12 ore complessive.
Art. 2.
1. I compensi saranno assegnati ai professori o ricercatori di cui all´Art.1, sulla base di documentata domanda, a fronte dello svolgimento delle seguenti attività:
a) aver dedicato, in ogni tipologia di corsi di studio universitario, nonché in attività didattiche nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, in presenza e a distanza, non meno di 120 ore (in aggiunta al numero minimo di ore previste dalla legge) a lezioni, esercitazioni o seminari, nonché ad ulteriori specifici impegni orari per l´orientamento, l´assistenza ed il tutorato, la programmazione e l´organizzazione didattica, e l´accertamento dell´apprendimento, svolgendo attività didattica con continuità per tutto l´anno accademico;
b) aver elaborato e realizzato:
i) progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto di vista dell´innovazione tecnologica o metodologica;
ii) progetti mirati ad attività formative propedeutiche, integrative o di recupero.
c) aver partecipato come componente o come Presidente ai lavori della
Commissione per l´orientamento e il tutorato.
2. I compensi di cui alla lett. c) non sono cumulabili con quelli restanti delle lettere del precedente comma.
3. Le domande possono essere presentate da singoli professori per quanto riguarda i corsi da essi tenuti individualmente, o da gruppi di professori per quanto riguarda progetti articolati in più insegnamenti all´interno di un corso di studio. Sono ammessi a concorrere progetti che riguardano insegnamenti impartiti in corsi di Laurea, corsi di Diploma, scuole di Perfezionamento, scuole di Specializzazione, corsi di Dottorato di Ricerca e corsi di formazione permanente.
Art. 3.
1. Proceduto alla corresponsione di cui al comma 2, lett. c), il Senato Accademico suddivide i finanziamenti fra le Facoltà, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) favorire la riduzione del rapporto studenti/docenti (inteso come rapporto fra il numero di studenti e le ore di docenza, esercitazioni, assistenza, tutorato, orientamento ed accertamento del profitto), in relazione ai carichi didattici da parte del personale docente e ricercatore afferente alle aree e Dipartimenti interessati;
b) migliorare l´efficacia degli studi, diminuendo il ritardo medio con cui gli studenti portano a termine il proprio corso di studi;
c) realizzare progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto di vista dell´innovazione metodologica e tecnologica;
d) favorire attività formative propedeutiche, integrative o di recupero.
I coefficienti di ripartizione sono calcolati come segue:
i) una quota pari al 40% dell´importo complessivo viene suddivisa fra le Facoltà in parti proporzionali ai numeri di docenti e ricercatori a tempo pieno ad esse afferenti;
ii) una quota pari al 60% dell´importo complessivo viene suddivisa proporzionalmente al rapporto globale studenti equivalenti/docenti nei corsi di Laurea e di Diplomi attivati presso le Facoltà (il numero di studenti equivalenti è inteso nel senso stabilito e calcolato periodicamente dal Nucleo di Valutazione).
2. Le Facoltà ripartiscono i finanziamenti ricevuti, sentiti i Corsi di Studio delle discipline di competenza, inclusi tutti quelli di cui al precedente Art. 2 fra tutti i docenti che soddisfano i requisiti previsti dall´art. 4 della legge n. 370 del 19.10.1999. Le Facoltà sono autonome nell´individuazione dei criteri di ripartizione al proprio interno. I criteri seguiti saranno illustrati in una relazione che viene acclusa alla documentazione da inviare alle Commissioni responsabili della valutazione di cui al successivo Art. 4, lett. b).
Art. 4.
1. Le attività didattiche descritte nei progetti incentivati vengono sottoposte a duplice monitoraggio:
a) da parte degli studenti frequentanti, che inviano alle rispettive Facoltà appositi moduli di valutazione per ciascuna attività didattica, incluse le attività di orientamento, assistenza, tutorato ed accertamento dell´apprendimento, con particolare riferimento alla continuità e assiduità dell´attività didattica; tali moduli saranno resi disponibili solo ad appropriate Commissioni di valutazione nominate dalle Facoltà, ed alla Commissione di cui alla successiva lett. b);
b) da parte di una Commissione nominata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, che include anche un rappresentante degli studenti; tale Commissione, presa visione della documentazione di cui alla precedente lett. a), esamina, mediante appropriati indicatori, l´efficacia dei programmi didattici. Per tale valutazione la Commissione acquisisce i pareri delle Facoltà e dei Corsi di Studio interessati.
2. Le incentivazioni sono erogate solo in seguito a valutazioni positive per i punti a) e b). Le valutazioni negative vengono comunicate ai docenti e ricercatori interessati, i quali possono richiedere di essere ascoltati e possono presentare ricorso al Rettore.
Art. 5.
1. Il presente Regolamento e la lista dei professori o ricercatori proposti per l´incentivazione vengono affissi all´albo e pubblicati sul sito telematico dell´Ateneo. Per ciascun docente/ricercatore o progetto incentivato, viene pubblicata sul sito telematico d´Ateneo, con accesso riservato solo ai docenti e ricercatori dell´Ateneo, una sintesi della relazione della Commissione di valutazione di cui alla lett. b) del precedente Art. 4.