Ufficio Personale Docente
L’art. 6, comma 14, della legge 30/12/2010, n. 240 dispone che “I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale (…). La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.”.
In questa pagina sono pubblicati gli elenchi dei nominativi dei Ricercatori a tempo indeterminato che, avendo maturato il periodo utile, possono presentare la domanda per l’attribuzione della successiva classe stipendiale.